Art. 3.

      1. I soggetti danneggiati dal contagio da infezione da HIV e da epatiti trasfusionali che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, aventi in corso contenziosi giudiziali ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono

 

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accedere ai benefìci della presente legge, devono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
      2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 2.